Giudice di Pace di Torino del 2001 (09/07/2001)


La richiesta scritta di risarcimento indirizzata all'assicuratore del responsabile almeno 60 giorni prima dell'introduzione del giudizio è condizione di proponibilità non solo del giudizio promosso direttamente nei confronti dell'assicuratore ma anche della domanda formulata nei confronti dell'autore dell'illecito stesso; tale condizione non è soddisfatta con l'invio per conoscenza all'assicuratore di una copia della richiesta indirizzata in via principale alla compagnia assicuratrice del danneggiato in forza degli accordi Ania - terzi estranei (in motivazione si è altresì precisato che la richiesta così come formulata non conteneva alcun riferimento alla norma di cui all'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990, ma semplicemente agli accordi Ania, e che dagli atti di causa non risultava la prova del ricevimento della copia inviata per conoscenza).

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