Giudice di Pace di Monza del 1999 (05/01/1999)
Il conduttore di appartamento può accedere ai vani box del condominio anche con autovettura di proprietà di un terzo da questi guidata e se il cancello automatico, non obbedendo al comando fotocellulare, urti il veicolo danneggiandolo, la responsabilità patrimoniale, non configurandosi oggettiva nel caso di danno cagionato da cosa in custodia, è, per presunzione, a carico del condominio possessore, quando esso non adempia l'onere di identificare la causa ignota, che ha impedito all'impianto telecomandato di tenere aperto il cancello.