Giudice di Pace di Lecco del 2013 numero 40 (30/01/2013)


La liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede altresì, onde non risultante arbitrario, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata. Ne consegue che deve essere liquidato secondo equità il pregiudizio che risulta certo nella sua esistenza ontologica, laddove si risolve nell’ansia provata dall’utente per l’esplosione della batteria a supporto dell’apparecchio di telefonia cellulare, dovuto a un evidente difetto di fabbricazione, ristoro che deve essere posto a carico del produttore.

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