Giudice di Pace di Foggia del 2002 (16/02/2002)


La domanda di risarcimento danni in misura superiore a lire cinque milioni, proposta da un pedone, quando si tratti di danni cagionati esclusivamente dalla insidia di un tratto stradale senza coinvolgimento di alcun veicolo (o natante), non rientra nella sfera di competenza per materia e valore del giudice di pace, prevista dall'art. 7 comma 2 c.p.c.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Giudice di Pace di Foggia del 2002 (16/02/2002)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti