A seguito di operazioni di fusione, è altresì necessario regolare i rapporti di lavoro pendenti con il personale impiegato dalle società partecipanti all'operazione.
A tal fine, troverà applicazione l'art.
2112 cod. civ., dettato in tema di trasferimento di azienda, secondo cui
in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Fruendo delle procedure di cui agli artt.
410 e
411 c.p.c. (ossia del tentativo di conciliazione) il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui al I comma dell'art.
2119 cod. civ. (come novellato dal
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020) che disciplina le ipotesi di recesso per giusta causa.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo in commento si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda.
Le disposizioni dell'art.
2112 cod. civ. si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata secondo i dettami in esso previsti, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.
Inoltre, ai sensi dell'art.
47 della legge 29 dicembre 1990, n.428
nota1, quando si intende effettuare un trasferimento d'azienda in cui sono impiegati più di 15 lavoratori le società partecipanti all'operazione devono darne comunicazione per iscritto, 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui il trasferimento o che sia raggiunta l'intesa vincolante tra le parti, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite nell'unità produttivainteressata, nonché alle rispettive associazioni di categoria.
In assenza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione dev'essere effettuata alle associazioni di aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
La comunicazione deve indicare:
- i motivi che stanno alla base dell'operazione;
- le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;
- la data o la data proposta del trasferimento d'azienda.
Tale comunicazione occorre anche in caso di trasferimento parziale dell'azienda (si pensi all'ipotesi in cui una società si scinde in due società beneficiarie di cui una procede successivamente ad una operazione di fusione con altra società) ovvero nelle ipotesi in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta dalla società controllante della società partecipante all'operazione.
Note
nota1
Sia l'art.
2112 cod. civ. che l'art.
47 della legge 428/1990 sono stati integrati e modificati dal
D.Lgs. 18/01, intitolato "Attuazione della direttiva 98/50/CE, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, stabilimenti o di parti di stabilimenti".Nell'art. 47 è stato inoltre inserito il comma 4
bis dall'art.
19 quater del D.L. 135/09.
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