Fusione di organismi non societari



A seguito della riforma è possibile procedere ad una fusione cui partecipino organismi non societari e dalla quale sorga una società commerciale.

Tale ipotesi era in precedenza esclusa a causa del divieto di trasformabilità dell'associazione in società: l'unica ipotesi, peraltro avanzata solo da un parte della dottrina, riteneva possibile la fusione esclusivamente tra organismi associativi che desse origine ad altro organismo associativo, in tal modo non violando il divieto di trasformazione dell'associazione in società. nota1.

Tali problematiche sono venute meno con l'introduzione dell'art. 2500 octies cod. civ. , che ha espressamente previsto la trasformazione dei consorzi, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali: con la fusione tra enti non societari e società, si assisterà dunque, contestualmente all'operazione di fusione, anche ad un'operazione di trasformazione.

Note

nota1

Cfr. Tantini, Trasformazione e Fusione delle società, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, vol. VIII, Padova, 1985.
top1

Bibliografia

  • TANTINI, Trasformazione e fusione delle società, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, VIII, 1985

Prassi collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Fusione di organismi non societari"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti