Fatti giuridici naturali, fatti umani



Rilevanza giuridica possono rivestire così i fatti naturali, che vengono in essere senza il concorso della volontà dell'uomo (la morte di una persona per malattia, un terremoto), come i fatti umani, vale a dire quelli che siano il frutto di condotte riconducibili all'uomo, tanto nel caso in cui concorra consapevolmente la volontà, quanto nel caso in cui tale aspetto sia del tutto indifferente (es.: la condotta dello specificatore).

Si può anzi dire che, in senso stretto, la nozione di fatto umano debba essere circoscritta a quelle condotte umane che producono effetti giuridici in assoluto difetto del requisito della volontarietà del comportamento nota1, dovendo altrimenti quest'ultimo essere qualificato come atto giuridico e non come fatto.

Note

nota1

Parte della dottrina (Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.151, Allara, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999, p.106 e Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.24) preferisce individuare il carattere tipizzante del fatto umano, anziché nell'assoluto difetto della volontarietà, nella irrilevanza giuridica di ogni volontarietà dei soggetti: perciò, secondo questa interpretazione, il fatto potrebbe anche essere volontario e rispondere all'intento dell'autore, ma resterebbe ugualmente un fatto per il nostro ordinamento.
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Bibliografia

  • ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994

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