Disposizioni Attuative Codice Civile art. 29


abrogato
[1. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.
2. La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti].
(Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

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