Disposizioni Attuative Codice Civile art. 26


abrogato
[1. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
2. Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica].
(Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

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