Disposizioni Attuative Codice Civile art. 206


Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell' entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l' atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945. Fino a questa data le disposizioni dell' atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell' attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.

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