Disposizioni Attuative Codice Civile art. 205


Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno dell' entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall' articolo 100 di queste disposizioni.

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