Disposizioni Attuative Codice Civile art. 198


I patti di non concorrenza previsti dall' articolo 2125 del codice, che al giorno dell' entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell' articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 198"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti