Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 6




La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale di una società beneficiaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la pubblicità prescritta all'articolo 4 è fatta, per la società beneficiaria, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione;
b) tutti gli azionisti della società beneficiaria hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell'articolo 9, paragrafo 1;
c) uno o più azionisti della società beneficiaria che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società beneficiaria che deve deliberare sulla scissione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5%. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.
(Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)

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