Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 26


CAPITOLO V Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1986, sempreché a questa data essi permettano operazioni cui si applica la presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Se uno Stato membro, dopo la data prevista al paragrafo 1, permette l'operazione di scissione, esso mette in vigore le disposizioni di cui al paragrafo 1 alla data in cui permette tale operazione. Esso ne informa immediatamente la Commissione.
3. Tuttavia può essere previsto un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per l'applicazione di dette disposizioni alle "unregistered companies" nel Regno Unito e in Irlanda.
4. Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 12 e 13 per quanto riguarda i detentori di obbligazioni e di altri titoli convertibili in azioni qualora, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni indicate al paragrafo 1 o 2, le condizioni di emissione abbiano già fissato la posizione di tali detentori in caso di scissione.
5. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle scissioni o alle operazioni assimilate, per la preparazione o la realizzazione delle quali sia già, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni indicate ai paragrafi 1 e 2, intervenuto un atto o realizzata una formalità, secondo le prescrizioni della legge nazionale.

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