Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 2


CAPITOLO I Scissione mediante incorporazione

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per "scissione mediante incorporazione" l'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione, in seguito denominate "società beneficiarie", e eventualmente di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.
2. È d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE.
3. Laddove la presente direttiva rinvia alla direttiva 78/855/CEE, l'espressione "società partecipanti alla fusione" designa le società che partecipano alla scissione, l'espressione "società incorporata" designa la società oggetto di scissione, l'espressione "società incorporante" designa ciascuna delle società beneficiarie e l'espressione "progetto di fusione" designa il progetto di scissione.

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