Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 17




1. La scissione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:
a) il trasferimento, tanto tra la società scissa e le società beneficiarie, quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società scissa alle società beneficiarie; questo trasferimento è fatto per parti conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione o dall'articolo 3, paragrafo 3;
b) gli azionisti della società scissa divengono azionisti di una o delle società beneficiarie conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione;
c) la società scissa si estingue.
2. Nessuna azione di una società beneficiaria è scambiata in sostituzione delle azioni della società scissa detenute:
a) dalla società beneficiaria stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società;
b) oppure dalla società scissa stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società.
3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opinabilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società scissa. La o le società beneficiarie cui sono trasferiti tali beni, diritti o obblighi conformemente al progetto di scissione o all'articolo 3, paragrafo 3, possono procedere esse stesse a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società scissa di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la scissione ha efficacia.

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