Decreto Presidente Consiglio Ministri del 3 dicembre 2013 - B art. 10


TITOLO III Formato e modalità di trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni (PRINCIPI GENERALI)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del Codice, ai fini della trasmissione di documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo e destinati ad altra amministrazione, adottano i formati e le modalità definiti nel presente titolo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del Codice realizzano nei propri sistemi di protocollo informatico funzionalità interoperative con i requisiti di accessibilità al sistema di gestione informatica di cui all'art. 60 del testo unico.

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