Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 9


USO ILLECITO DELLE IDENTITÀ DIGITALI

1. Nel caso in cui l'utente ritenga, anche a seguito della segnalazione di cui all'art. 8, comma 4, che la propria identità digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente da un terzo, può chiedere, con le modalità indicate nei regolamenti di cui all'art. 4, la sospensione immediata dell'identità digitale al gestore della stessa e, se conosciuto, al fornitore di servizi presso il quale essa risulta essere stata utilizzata. Salvo il caso in cui la richiesta sia inviata tramite posta elettronica certificata, o sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il gestore dell'identità digitale e il fornitore di servizi eventualmente contattato verificano, anche attraverso uno o più attributi secondari, la provenienza della richiesta di sospensione da parte del soggetto titolare dell'identità digitale e forniscono la conferma della ricezione della medesima richiesta.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il gestore dell'identità digitale sospende tempestivamente l'identità digitale per un periodo massimo di trenta giorni informandone il richiedente. Scaduto tale periodo, l'identità digitale è ripristinata o revocata ai sensi del comma 3.
3. Il gestore revoca l'identità digitale se, nei termini previsti dal comma 2, riceve dall'interessato copia della denuncia presentata all'autorità giudiziaria per gli stessi fatti su cui è basata la richiesta di sospensione.

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