Decreto Legislativo del 2017 numero 6 art. 1


MODIFICHE AL CODICE PENALE

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,»;
b) dopo l'articolo 574-bis è inserito il seguente:
«Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale). - Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.»;
c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;»;
d) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa».

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