Decreto Legislativo del 2016 numero 50 Allegato XVI


Allegato XVI - Registri di cui all'articolo 83 (allegato XI dir. 24)

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden»,

- per la Bulgaria, «... (Si omette il testo in lingua straniera)»,

- per la Repubblica ceca, «obchodni rejstØík»,

- per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,

- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

- per l'Estonia, «Registrile ja Infosüsteemide Keskus»,

- per l'Irianda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

- per la Grecia, «... (Si omette il testo in lingua straniera)» del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (...(Si omette il testo in lingua straniera)) per gli appalti di lavori; «...(Si omette il testo in lingua straniera)» e «...(Si omette il testo in lingua straniera)» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I, il registro professionale «...(Si omette il testo in lingua straniera)» nonché «...(Si omette il testo in lingua straniera)»,

- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,

- per la Francia, «Registre du commerce e des sociétés» e «Répertoire des métiers»,

- per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registrar» o, per deterimate attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati,

- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (... 49))», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» {... 49, o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,

- per la Lettonia, «Uzòçmumu reìistrs» («Registro delle imprese»),

- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»,

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,

- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vàllalkozók jegyzõi nyilvántartása», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,

- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi¿jud (VAT) u n- numru tal-licenzja tà kummerc», e, in caso di partenariati o società, il relativo numera di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari,

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,

- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

- per la Polonia, «...(Si omette il testo in lingua straniera)»,

- per il Portogallo, «Institute da Construção e do Imobiliário» (INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,

- per la Romania, «Registrul Comertului»,

- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,

- per la Slovacchia, «Obchodný register»,

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren»,

- per il Regno Unito, l'operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» attestante che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

{{Decreto Legislativo del 2016 numero 50 Allegato XVII}}
Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione (allegato XII dir. 24)

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

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