Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 95


MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 706 il quarto comma è sostituito dal seguente: “Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.”;
b) all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: “potestà” è sostituita dalla seguente: “responsabilità”.

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