Decreto Legislativo del 2013 numero 154 art. 77


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 567 DEL CODICE CIVILE

1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente “Successione dei figli adottivi”;
b) il primo comma è sostituito dal seguente: “Ai figli sono equiparati gli adottivi”.

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