Decreto Legislativo del 2011 numero 79 - Allegato 1 - art. 58


COMITATO PERMANENTE DI PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA

1. Al fine di promuovere un’azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l’organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all’uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale;
d) promozione dell’immagine dell’Italia, nel settore turistico, all’interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L’istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2011 numero 79 - Allegato 1 - art. 58"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti