Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 28


ABROGAZIONI E NORME FINALI

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
(Alinea così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)
a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;
b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;
c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;
d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.
(Comma inserito dall'art. 15, comma 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010 e, successivamente, così sostituito dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.
(Comma inserito dall'art. 15, comma 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. Il comma 3 dell'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e 1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonché l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all'articolo 128-quater, comma 3.
(Comma così sostituito dall'art. 15, comma 3, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, con la decorrenza prevista dall'art. 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 218/2010)

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