Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 59


INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.
2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.
(Articolo così sostituito dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II)

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