Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 77


CAPO VI Modifiche al titolo II, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 92 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267)
1. L'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). - Il curatore, esaminate le scritture dell'impreditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:
1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.».

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