Decreto Legislativo del 2006 numero 5 art. 110


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 120 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
1. All'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.».

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