Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 44


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 157 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. L'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione.
3. La decisione è depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito è dato tempestivo avviso alle parti.».

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