Decreto Legislativo del 2005 numero 209 art. 57


TITOLO V Accesso all'attività di riassicurazione - CAPO I Disposizioni generali - (ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE)

1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione.
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56)
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e, successivamente, dall’ art. 3, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
3. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II.
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56)

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