Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 42


abrogato INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

[1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito].
(Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

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