Decreto Legislativo del 2003 numero 276 art. 38


PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36.
(Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 1, comma 45, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente, il predetto comma 45 dell'art. 1, L. 247/2007, è stato a sua volta abrogato dall'art. 39, comma 10, lett. m), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Inoltre, a norma del comma 11 del medesimo art. 39, D.L. 112/2008, a decorrere dal 25 giugno 2008, le disposizioni del presente articolo trovano nuovamente applicazione)

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