Decreto Legislativo del 2003 numero 276 art. 37


LAVORO INTERMITTENTE PER PERIODI PREDETERMINATI NELL'ARCO DELLA SETTIMANA, DEL MESE O DELL'ANNO

[1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
(Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 1, comma 45, L. 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente, il predetto comma 45 dell'art. 1, L. 247/2007, è stato a sua volta abrogato dall'art. 39, comma 10, lett. m), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Inoltre, a norma del comma 11 del medesimo art. 39, D.L. 112/2008, a decorrere dal 25 giugno 2008, le disposizioni del presente articolo trovano nuovamente applicazione)]
(Articolo abrogato dall’ art. 1, comma 21, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92)

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