Decreto Legislativo del 2000 numero 443 art. 32


LEGALIZZAZIONE DI FIRME DI CAPI DI SCUOLE PARIFICATE O LEGALMENTE RICONOSCIUTE
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

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