Decreto Legislativo del 2000 numero 443 art. 30


SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie (MODALITA' PER LA LEGALIZZAZIONE DI FIRME)
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

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