Elenco dei capitoli
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: (Alinea modificato dall’art. 9, comma 7, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.1), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 145/2024.) a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore; (Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.2), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 145/2024. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 1), L. 2 dicembre 2025, n. 182.) c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro; d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; (Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e, successivamente, così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.3), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 145/2024.) (Per l’adozione del modello tipo di richiesta di personale ai fini della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dal presente comma, vedi il Decreto 26 gennaio 2023, n. 10.) d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.4), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 145/2024.) 2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 145/2024.) 2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. (Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2025, n. 179.) 2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. (Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2025, n. 179.) 2-ter. E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. E' altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 145/2024.) 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. (Comma abrogato dall’art. 9, comma 7, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.) 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. (Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40, dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2025, n. 179.) 5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo. (Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.) (Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’art. 3, comma 1, D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.) 5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.) 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12. (Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.) 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. (Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 145/2024.) 5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. (Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.) 5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23. (Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 2), L. 2 dicembre 2025, n. 182.) 5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 145/2024. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a-bis), D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2025, n. 179.) 6. Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. (Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 5), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 145/2024. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a-ter), D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2025, n. 179.) 6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale. (Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.) 7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.) 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. (Comma così modificato dall'art. 80, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.) 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. (La Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 419 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 secondo comma, e 101 della Costituzione.) 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. (Comma così modificato dall'art. 4, comma 30, L. 28 giugno 2012, n. 92 e, successivamente, dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 152.) 11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (Comma inserito dall’art. 1, comma 22, lett. q), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. (Comma così modificato dall'art. 5, comma 1-ter, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.) (Per l'applicazione del presente comma, vedi l'art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.) (Vedi, anche, l'art. 33, comma 6, L. 30 luglio 2002, n. 189 e l'art. 1, comma 6, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222.) 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.) (Vedi, anche, l’art. 25-duodecies, comma 1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.) 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. (Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.) 12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno. (Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.) 12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. (Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.) 12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.) 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.