Decreto Legislativo del 1998 numero 124 art. Allegato2


MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E SCALA DI EQUIVALENZA
Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.
Modalità di calcolo del reddito.
Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento all'apposita circolare ministeriale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come definito al successivo punto 2.
Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. Le regioni possono, analogamente, consentire la detrazione dal reddito del nucleo familiare l'ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il limite massimo di 2,5 milioni.

Modalità di calcolo del patrimonio.

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Nel calcolo non è considerata la casa di abitazione del nucleo familiare; qualora la casa di abitazione appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9 si considera il valore per il 50%;
b) il valore del patrimonio mobiliare è calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la casa di abitazione del nucleo familiare appartenga, o meno, ad uno dei componenti.
Qualora la casa di abitazione appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:
sino a lire 50 milioni, il coefficiente è pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 50 milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 20%.
Qualora la casa di abitazione non appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente è individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:
sino a lire 100 milioni, il coefficiente è pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 100 milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente è pari al 20%.

Fattori correttivi.

Per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ai sei anni o di età compresa fra i sessantacinque e i settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica è detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire.
Per ogni componente del nucleo familiare di età superiore ai settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica è detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.

Scala d'equivalenza.

I parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente sono i seguenti:

+-------------------------------------------+------------+
| Numero dei componenti il nucleo familiare | Paramentro |
+-------------------------------------------+------------+
| 1 | 1.00 |
| 2 | 1.57 |
| 3 | 2.04 |
| 4 | 2.46 |
| 5 | 2.85 |

Maggiorazioni

+ 0.35 per ogni ulteriore componente
+ 0.2 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli
minori
+ 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%
+0.2 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i
genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro, o parametri, correttivo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1998 numero 124 art. Allegato2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti