Decreto Legislativo del 1992 numero 285 art. 219


REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.
(Comma sostituito dall'art. 118, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575)
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
(Comma modificato dall'art. 118, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall'art. 13, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e, successivamente, dall'art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214)
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
(Comma sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214)
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
(Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del medesimo art. 43, L. 120/2010. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011)
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.
(Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificato dall’ art. 1, comma 6, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016)
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
(Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120)

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