Decreto Legislativo del 1990 numero 346 art. 7


TITOLO II Applicazione dell'imposta alle successioni - CAPO I Determinazione dell'imposta (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA) (Art. 6 D.P.R. n. 637/1972)

[1. L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:
a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti.]
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 52, lett. a), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286)
(Gli attuali commi da 1 a 2-quater, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 69, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 69, comma 15 della medesima legge n. 342/2000)
[2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire.]
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 52, lett. a), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286)
(Gli attuali commi da 1 a 2-quater, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 69, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 69, comma 15 della medesima legge n. 342/2000)
[2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.]
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 52, lett. a), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286)
(Gli attuali commi da 1 a 2-quater, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 69, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 69, comma 15 della medesima legge n. 342/2000)
[2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita.]
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 52, lett. a), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286)
(Gli attuali commi da 1 a 2-quater, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 69, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 69, comma 15 della medesima legge n. 342/2000)
[2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito.]
(Comma abrogato dall'art. 2, comma 52, lett. a), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286)
(Gli attuali commi da 1 a 2-quater, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2, ai sensi di quanto disposto dall'art. 69, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 69, comma 15 della medesima legge n. 342/2000)
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.
(L'imposta sulle successioni e donazioni, già soppressa dagli articoli da 13 a 17, L. 18 ottobre 2001, n. 383, è stata nuovamente istituita dal comma 47 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dello stesso articolo 2)

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