Decreto Legge del 2015 numero 83 art. 21-quinquies


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI GIUDIZIARI

1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2020, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 617, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’ art. 1, comma 14, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’ art. 1, comma 467, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’ art. 1, comma 1139, lett. c), n. 1), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall’ art. 8, comma 2, lett. a), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 617, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’ art. 1, comma 14, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’ art. 1, comma 467, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall’ art. 1, comma 1139, lett. c), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall’ art. 8, comma 2, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132)

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