MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRENDITORIALITÀ TURISTICA1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:
a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;
b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)