Decreto Legge del 2014 numero 83 art. 13


MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRENDITORIALITÀ TURISTICA

1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:
a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;
b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2014 numero 83 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti