Decreto Legge del 2014 numero 133 art. 39-bis


TELERISCALDAMENTO E TELERAFFREDDAMENTO EFFICIENTI

1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente:
“tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164)

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