Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 43


POTERE SANZIONATORIO IN MATERIA DI MADE IN ITALY

1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.».
1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)
1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di etil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2013, n. 9, a decorrere dal 1° febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 17, comma 2 della medesima Legge n. 9/2013. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, comma 2, L. 30 ottobre 2014, n. 161)
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa è obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 e, successivamente, così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. a), L. 14 gennaio 2013, n. 9, a decorrere dal 1° febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 17, comma 2 della medesima Legge n. 9/2013)
1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.
(Comma inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), L. 14 gennaio 2013, n. 9, a decorrere dal 1° febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 17, comma 2 della medesima Legge n. 9/2013)
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:
a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
(Comma inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), L. 14 gennaio 2013, n. 9, a decorrere dal 1° febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 17, comma 2 della medesima Legge n. 9/2013)
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresì:
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio.
(Comma inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), L. 14 gennaio 2013, n. 9, a decorrere dal 1° febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 17, comma 2 della medesima Legge n. 9/2013)
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.
(Comma inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), L. 14 gennaio 2013, n. 9, a decorrere dal 1° febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 17, comma 2 della medesima Legge n. 9/2013)
1-ter.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova.
(Comma inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), L. 14 gennaio 2013, n. 9, a decorrere dal 1° febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 17, comma 2 della medesima Legge n. 9/2013)
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela del Made in Italy».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134:
1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:
«49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.».]

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