Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 39


SOPPRESSIONE DEL REQUISITO DI IDONEITÀ FISICA PER AVVIARE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è abrogata.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35:
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è soppressa. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 39"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti