Decreto Legge del 2011 numero 216 art. 25-bis


COPERTURA DEGLI INDENNIZZI RICONOSCIUTI AI SOGGETTI TITOLARI DI BENI, DIRITTI E INTERESSI SOTTOPOSTI IN LIBIA A MISURE LIMITATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009, N. 7

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011»;
b) al numero 2), la parola: «2011» è sostituita dalla seguente: «2012».
2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14)

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