Decreto Legge del 2011 numero 201 art. 33


SOPPRESSIONE LIMITAZIONI ESERCIZIO ATTIVITA’ PROFESSIONALI

1. Il comma 2 dell’ articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«2. All’ articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’ articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400”».
2. All’ articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi».
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)



[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214:
1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5", è aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi"». ]

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