Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 51-bis


RIMBORSI DI SPESE ELETTORALI
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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