Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 29ter


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTERIE
1. In caso di irregolarità procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze è autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato.
2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 , e successive modificazioni.
3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario.
(Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)

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