Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 22


INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO NEL COMUNE DI NAPOLI
1. Il comune di Napoli è autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilità delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

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