Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 19


INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER I DIPENDENTI DI IMPRESE GIÀ SOTTOPOSTE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
[1. Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 .
2. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1].
(Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270)

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