Decreto Legge del 1982 numero 9 art. 21ter


1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.
2. I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato.
3. Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.
4. All'atto della concessione dei mutui il comune è tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
5. Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere è tenuto a comunicare altresì all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.
7. La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
8. Il costo di acquisizione e di completamento è determinato in base alla somma della indennità di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.
9. Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza è regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 3 gennaio 1978, n. 1.
10. L'indennità di espropriazione è fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennità di espropriazione è equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.
11. Il comune di Roma è autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare.
12. In considerazione della eccezionale urgenza nonché della peculiarità e complessità tecnica degli interventi, il comune stesso è autorizzato altresì ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.
13. Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.
14. I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e del terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto.
(Aggiunto dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94)

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